Art. 4.

      1. Lo psicologo accede a tutte le informazioni in possesso della scuola relative allo studente.
        2. Lo psicologo può convocare i genitori, effettuare visite e organizzare colloqui con la famiglia e con ogni altra persona ritenga significativa per lo sviluppo dell'interessato, anche senza il tramite del dirigente scolastico.